COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 38 del 01/04/2004 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: U.S. FRAGAGNANO – U.S. FRIGOLE del 29 febbraio 2004 (Reclamo dell’ U. S. Frigole in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara, per la penalizzazione di un punto in classifica e per l’ammenda di euro 52,00 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff .n. 35 in data 11 marzo 2004 del Comitato Regionale Puglia)
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 38 del 01/04/2004 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: U.S. FRAGAGNANO – U.S. FRIGOLE del 29 febbraio 2004 (Reclamo dell’ U. S. Frigole in
opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la
punizione sportiva della perdita della gara, per la penalizzazione di un punto in classifica e per l’ammenda
di euro 52,00 di cui alla delibera riportata sul Com. Uff .n. 35 in data 11 marzo 2004 del Comitato
Regionale Puglia)
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Rileva questa Commissione che dagli atti ufficiali, ed in particolare dal referto dell’arbitro e dal successivo
supplemento , il cui valore probatorio non può essere messo in discussione dalle diverse affermazioni,
risulta chiaramente che la partita venne temporaneamente sospesa a seguito di una rissa tra i giocatori
di entrambe le squadre, sedata dall’arbitro dopo pochi minuti;
Che l’arbitro ordinava, quindi, la ripresa della gara, ma, nonostante i reiterati inviti rivolti al capitano dell’ U.
S. Frigole, la squadra, che nel frattempo si era rinchiusa nel proprio spogliatoio, si rifiutava di tornare in
campo;
Ciò posto non v’è dubbio che la decisione del Giudice Sportivo, correttamente adottata ,vada confermata,
in applicazione dell’ art. 53 secondo comma delle Noif;
P.Q.M. D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dall’ U. S. Frigole e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della
reclamante.
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