COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 39 del 8/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara CASARANO S.P.A. – FRANCAVILLA CALCIO del 28/ 3/ 2004
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004
Comunicato Ufficiale N° 39 del 8/04/2003 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org
Decisioni del Giudice Sportivo
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Gara CASARANO S.P.A. - FRANCAVILLA CALCIO del 28/ 3/ 2004
IL GIUDICE SPORTIVO
Letti gli atti ufficiali;
Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo l'A.S. Francavilla Calcio chiedeva di infliggere la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 in danno dell'U.S. Casarano responsabile oggettivamente di atti di violenza perpretati da tifosi della società nei confronti dei tesserati della reclamante nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo;
puntualizzava l'A.S. Francavilla che una ventina di estranei erano entratI nel recinto di gioco tra il primo ed il secondo tempo ed avevano dapprima minacciato i giocatori della squadra e poi li avevano colpiti con calci , pugni e schiaffi costringendo uno di essi a ricorrere alle cure mediche;
concludeva affermando che all'uscita dallo stadio i tifosi locali lanciavano sassi all'indirizzo dell'autobus che ospitava la società reclamante mandando in frantumi il parabrezza anteriore.
Il direttore di gara nel proprio referto ha precisato che i tifosi del Casarano per un intero tempo hanno colpito con sputi il portiere del Francavilla. Inoltre durante l'intervallo della partita i dirigenti del Casarano hanno consentito l'ingresso di numerosi estranei nel recinto di gioco che hanno ripetutamente minacciato sia la terna arbitrale sia i giocatori e i dirigenti del Francavilla.
Con proprio supplemento del 6/4/04 ha precisato di non aver assistito all'episodio di violenza presuntivamente perpretato nei confronti del tesserato STANTE Giuseppe e di non aver rilevato alcuna anomalia nel contegno agonistico tenuto dalla squadra del Francavilla durante il secondo tempo per cui ha confermato che l'incontro si è concluso regolarmente.
Tanto premesso
D E L I B E R A
1) di rigettare il reclamo proposto dall'A.S. FRANCAVILLA CALCIO e, per l'effetto, di addebitare la relativa tassa sul conto della società;
2) di confermare il risultato conseguito sul campo di 2 - 1 in favore dell'U.S. CASARANO;
3) stante la diffida già comunicata alla società di squalificare con effetto immediato il campo di gioco dell'U.S. CASARANO per DUE giornate;
4) di demandare al Comitato Regionale Puglia l'adozione di eventuali provvedimenti di sua competenza in ordine al risarcimento dei danni subiti dallA.S. FRANCAVILLA CALCIO.