COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 41 del 29/04/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare Gara: A.C. ATL. ANDRIA – A.C. BARLETTA del 18 aprile 2004 (Reclamo dell’A. C.Atl. Andria avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff.n. 40 in data 22 aprile 2004 del Comitato Regionale Puglia per la presunta posizione irregolare del calciatore BASILE ALESSANDRO dell’ A. C. Barletta).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 41 del 29/04/2003 - pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare Gara: A.C. ATL. ANDRIA – A.C. BARLETTA del 18 aprile 2004 (Reclamo dell’A. C.Atl. Andria avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff.n. 40 in data 22 aprile 2004 del Comitato Regionale Puglia per la presunta posizione irregolare del calciatore BASILE ALESSANDRO dell' A. C. Barletta). Esaminati gli atti ufficiali; Letti il reclamo a margine citato e le controdeduzioni inviate dall’A.C. Barletta; Premesso che il reclamo dell’ A. C. Atl. Andria verte sulla presunta posizione irregolare ,per la partecipazione alla gara in oggetto citata, del calciatore BASILE ALESSANDRO, squalificato per una gara con Com. Uff.n. 39 dell’8 aprile 2004; Accertato che il calciatore Basile Alessandro, tesserato con l’ A. C. Barletta, in data 1 aprile 2004 ha partecipato alla gara di recupero Castellaneta – Barletta ,durante la quale è stato espulso; Che il suddetto calciatore, essendo stato espulso nella gara precedente, non aveva titolo a partecipare il giorno 4 aprile 2004 alla gara successiva(Barletta – Lucera); Che il Giudice Sportivo ,con Com. Uff. n. 39 dell’8 aprile 2004 ha dovuto adottare anche i provvedimenti disciplinari per la gara di recupero dell’ A. C. Barletta dell’1 aprile 2004,durante la quale il calciatore, innanzi citato, è stato espulso e quindi squalificato per una giornata, che ha scontato non avendo partecipato alla gara del 4 aprile 2004; Ritenuto, pertanto, che la partecipazione del calciatore alla gara, in epigrafe citata, è valida a tutti gli effetti; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’ A. C. Atl. Andria e, per l’effetto, addebitare sul conto della reclamante la relativa tassa.
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