COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 30/09/2004 CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D.CASAMASSIMA – A.S.CALCIO LEDE del 12 settembre 2004 (Reclamo dell’A.S.Calcio Lede avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 10 in data 16 settembre 2004 del Comitato Regionale Puglia per la presunta posizione irregolare del calciatore SPALIERNO GIUSEPPE dell’A.S.D. Casamassima).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 30/09/2004 CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: A.S.D.CASAMASSIMA - A.S.CALCIO LEDE del 12 settembre 2004 (Reclamo dell'A.S.Calcio Lede avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 10 in data 16 settembre 2004 del Comitato Regionale Puglia per la presunta posizione irregolare del calciatore SPALIERNO GIUSEPPE dell'A.S.D. Casamassima). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della controparte ; Accertato che il calciatore Spalierno Giuseppe, tesserato con l'A.S.D. Casamassima, risulta essere stato squalificato per una gara durante il torneo di Coppa Italia della stagione sportiva 2003 - 2004; Rilevato che detta squalifica è stata regolarmente scontata nella prima gara ufficiale della Coppa Puglia, disputata in data 29 agosto 2004 (Casamassima - Cassano) ai sensi del combinato disposto degli art.li 14 comma 10 n.1 e 17 comma 6 C.G.S., tenuto anche presente l’art. 23 punto 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ; Ritenuta, pertanto, regolare la partecipazione del calciatore Spalierno Giuseppe alla gara in epigrafe ; P.Q.M. DELIBERA Respingere il reclamo proposto dall' A. S.Calcio Lede e, per l'effetto, addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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