COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 30/09/2004 CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.MATINUM – A.S.TORREMAGGIORE CALCIO del 12 settembre 2004 (Reclamo dell’ A. S. Torremaggiore Calcio avverso il risultato della gara per la presunta posizione irregolare del calciatore BISCEGLIA DONATO dell’U. S. Matinum).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 30/09/2004 CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U.S.MATINUM - A.S.TORREMAGGIORE CALCIO del 12 settembre 2004 (Reclamo dell' A. S. Torremaggiore Calcio avverso il risultato della gara per la presunta posizione irregolare del calciatore BISCEGLIA DONATO dell'U. S. Matinum). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato, nonché le controdeduzioni dell' U.S.Matinum; Premesso che il Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale ha trasmesso a questa Commissione Disciplinare ,per competenza, il reclamo proposto dalla società Torremaggiore Calcio per presunta posizione irregolare del calciatore BISCEGLIA Donato dell'U.S.Matinum; Considerato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma dall'esame degli atti ufficiali, in quanto alla gara in epigrafe ha preso parte il calciatore BISCEGLIA DONATO, nato il 15 giugno 1984 ,che non risulta squalificato, mentre l'omonimo calciatore, squalificato per una gara, nato il 5 ottobre 1980, non risulta aver partecipato alla gara di cui trattasi; Ritenuto,pertanto, che il reclamo proposto non può trovare accoglimento; P.Q.M. DELIBERA Respingere il reclamo dell'A.S.Torremaggiore Calcio confermando il risultato di 1 - 0 conseguito sul terreno di gioco a favore dell'U.S. Matinum e, per l'effetto, addebitare la tassa sul conto della reclamante
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it