COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 13 del 7/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A . S. MARGHERITA SPORT – ORDONA CALCIO del 19 settembre 2004 (Reclamo dell’A. S. Margherita Sport in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SALERNO MASSIMO ,squalificato per quattro gare , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 11 in data 23 settembre 2004 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 13 del 7/10/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA
Gara: A . S. MARGHERITA SPORT – ORDONA CALCIO del 19 settembre 2004 (Reclamo dell’A. S. Margherita Sport in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore SALERNO MASSIMO ,squalificato per quattro gare , di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 11 in data 23 settembre 2004 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
Letto il reclamo a margine citato;
Considerato che lo “spintonamento” del direttore di gara da parte del calciatore Salierno Massimo ,come risulta dal referto arbitrale, non gli ha procurato alcun danno fisico;
Ritenuto , pertanto , di poter apportare una lieve riduzione alla squalifica inflitta dal Giudice Sportivo;
P.Q.M.
DELIBERA
Accogliere il ricorso presentato dalla Società A . S. Margherita Sport e ,per l’effetto , ridurre a 3 (tre) giornate la squalifica inflitta al calciatore Salerno Massimo;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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