COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 14/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 14/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Deferimento instaurato dalla Procura Federale della FIGC con atto del 5 luglio 2004 nei confronti: - del sig. Cosimo Damiano Bafunno, allenatore dell’ A. C. Atl. Andria (attualmente denominata “ASD CASAMASSIMA” a seguito di fusione con l’A.S.Calcio Casamassima); - della ASD Casamassima (già AC Atl. Andria fusa con l’A.S.Calcio Casamassima). FATTO In data 1 marzo 2004 il calciatore Marinacci Vincenzo ,dell’ A. S.Audace Cerignola, inviava al Comitato Regionale Puglia un telegramma con cui denunziava di essere stato avvicinato, in data 28 febbraio 2004 alle ore 11,30, dal sig. Bafunno Cosimo, allenatore dell’Atl. Andria, il quale gli avrebbe proposto “….un premio di euro 1500,00 al fine di garantire la vittoria della sua squadra nella gara del campionato regionaledi Promozione del 29 febbraio 2004, Atl. Andria – U.S. Cerignola …(testuale) Con nota del 2 marzo 2004 (prot. n. 281/FB/dm) il Presidente del Comitato Regionale Puglia trasmetteva all’Ufficio Indagini FIGC l’originale del telegramma succitato “per l’eventuale seguito di competenza”, comunicando altresì che …”la gara Atl. Andria – Audace Cerignola del 29 febbraio 2004, valida per il campionato regionale di Promozione, girone A, è terminata con il risultato di 1 – 0 a favore dell’Atl. Andria. Con altra nota successiva del 10 marzo 2004 (prot. n. 309/VT) il già citato Presidente del C.R.Puglia inviava all’Ufficio Indagini una serie di documenti utili e necessari per gli accertamenti in corso.Espletata l’istruttoria l’Ufficio Indagini della FIGC, -con Sua nota del 9 giugno 2004 (prot n. 1628/IP/fda) – trasmetteva al Procuratore Federale tutta la documentazione acquisita nel corso dell’inchiesta svolta. Con nota del 5 luglio 2004 (prot. n. 42/517/PF/ma) la Procura Federale, ritenuti sussistenti gli estremi della violazione degli artt. 6 (commi 1,2 e 5) e 2 (comma 4) del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare il succitato sig. Cosimo Damiano Bafunno e la Società Atletico Andria,affinchè rispondessero: - il sig. Bafunno Cosimo Damiano della violazione dell’art. 6 commi 1,2 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Atl. Andria –- Audace Cerignola del 29 febbraio 2004,offrendo il giorno prima di quello della partita la somma di euro 1500,00 al portiere della squadra avversaria,sig. Marinacci Vincenzo, al fine di favorire l’Atl. Andria (poi fusasi con l’A.C. Casamassima); - la Società A.C.Atletico Andria della violazione di cui agli artt. 2 ,comma 4, e 6 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato,sig. Cosimo Damiano Bafunno. Verificata la regolarità della notifica dell’atto di contestazione e degli addebiti mossi dal Procuratore Federale,la Commissione Disciplinare presso il C. R. Puglia, con racc. a.r. del 10 settembre 2004 disponeva la convocazione delle succitate parti dinanzi a sé, per l’udienza del 30 settembre 2004 nel corso della quale comparivano: - l’Avv. Giuseppe MONACO per la Procura Federale; - il sig. Cosimo Damiano Bafunno di persona; - il sig. Francesco Palmisano nella qualità di Presidente dell’A.S.D.Casamassima (già A.C.Atl. Andria fusasi con l’A.S. Calcio Casamassima). Interrogati gli incolpati (sui fatti e sulle violazioni loro contestate) e dichiarata chiusa l’istruttoria dibattimentale, dopo ampia discussione ,le parti innanzi costituite, così concludevano: l’Avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale chiedeva: a) per il sig. Bafunno Cosimo Damiano l’inibizione per anni 3 (tre); b) per la Società A.S.D. Casamassima (quale Società subentrata per fusione all’Atl. Andria) la sanzione di 6 (sei) punti di penalizzazione nella classifica del campionato di competenza che la Commissione Disciplinare individuerà ai fini di rendere concreta la sanzione stessa (testuale). Il sig. Bafunno Cosimo Damiano così concludeva: “mi ritengo, per la mia coscienza, non responsabile. Poiché però sono nell’impossibilità di dimostrare la mia totale innocenza, mi rimetto alle valutazioni che codesta Commissione Disciplinare riterrà di adottare con clemenza nei miei confronti (testuale); il sig. Francesco Palmisano nella qualità di Presidente dell’A.S.D. Casamassima concludeva chiedendo che: “la Commissione Disciplinare voglia dichiarare l’ASD Casamassima non responsabile degli addebiti mossile; ed in via subordinata chiedo il massimo della clemenza da parte della Commissione Disciplinare (testuale). La Commissione Disciplinare si riservava di decidere per poi provvedere come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti e dall’espletata istruttoria dibattimentale, appare certo e non revocabile in dubbio , il comportamento illecito assunto dal sig. Cosimo Damiano Bafunno, il quale non ha contestato né ha potuto negare di aver provocato e sollecitato l’incontro con il calciatore Marinacci il giorno precedente la disputa della gara del 29 febbraio 2004 fra le squadre dell’Atl. Andria (da lui allenata) e dell’U.S.Cerignola (nella quale ricopriva il ruolo di calciatore il Marinacci). Incontro dal significato inequivoco, per nulla attenuato dall’affermazione del Bafunno, secondo cui “io sono convinto che mi hanno tratto un tranello” (sic! dalla dichiarazione resa all’inquirente il 7 aprile 2004 acquisita agli atti).Se innanzi a tale affermazione va dato un senso ed un significato, esso è sicuramente di segno contrario a quello attribuito e voluto dal Bafunno, dal momento che costituisce “tranello” l’induzione maliziosa al compimento di un atto (nella specie “illecito”) non voluto dall’agente, con coscienza e volontà. Ma ciò importa di necessità che il fatto (illecito)si è effettivamente e realmente verificato, rendendo necessaria la prova dell’induzione in errore che, nella specie in esame, è del tutto inesistente. Provano invece l’esatto contrario le prove acquisite dall’Inquirente (registrazione del colloquio intercorso fra il Bafunno ed il Marinacci);le circostanze di tempo e luogo in cui tale colloquio si verificò (in Andria il giorno precedente la gara Atl. Andria – U.S.Audace Cerignola) e la scelta del personaggio da cointeressare nell’illecito (sig. Marinacci – portiere della squadra U.S.Audace Cerignola,prossima avversaria – dal Bafunno conosciuto da tempo per motivi di lavoro),che rendono, pertanto , concreto e fondato l’addebito mosso al sig. Cosimo Damiano Bafunno , il quale va pertanto dichiarato responsabile della violazione ascrittagli (art 6 comma 1 CGS) e punito come da dispositivo ai sensi dell’art 6 comma 5 CGS. All’affermazione di responsabilità del tesserato Bafunno Cosimo Damiano (all’epoca allenatore di base dell’Atl Andria) consegue l’affermazione della responsabilità oggettiva (art 2 comma 4 ed art 6 comma 4 CGS)così come contestata all’ASD Casamassima (ai sensi dell’art 20 commi 5 e 6 delle NOIF a seguito della fusione fra l’Atl Andria e l’A. S. Casamassima); responsabilità oggettiva che va adeguatamente punita – in applicazione delle attenuanti generiche – come da dispositivo ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. F ) CGS. P. T. M. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia così provvede: 1) dichiara il sig. Bafunno Cosimo Damiano responsabile degli addebiti mossigli dalla Procura Federale e gli infligge la sanzione della inibizione per 3 (tre) anni; 2) dichiara l’A.S.D. Casamassima responsabile oggettivamente dell’illecito attribuito al sig. Bafunno Cosimo Damiano (allenatore dell’Atl. Andria fusasi con l’A.S.D.Casamassima) e le infligge la sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica da scontare nel presente campionato di competenza 2004/2005. Così deciso in Bari il 30 settembre 2004 nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare presso il C.R. Puglia.
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