COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 14/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:A. S. GINOSA – A. C. BITETTO del 12 settembre 2004 (Reclamo dell’A.S. Ginosa avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 10 in data 16 settembre 2004 del Comitato Regionale Puglia per la presunta posizione irregolare dei calciatori MARCARIO GIACOMO e LANZILLOTTA FRANCESCO dell’A. C. Bitetto).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 14 del 14/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara:A. S. GINOSA – A. C. BITETTO del 12 settembre 2004 (Reclamo dell’A.S. Ginosa avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 10 in data 16 settembre 2004 del Comitato Regionale Puglia per la presunta posizione irregolare dei calciatori MARCARIO GIACOMO e LANZILLOTTA FRANCESCO dell’A. C. Bitetto). Esaminati gli atti ufficiali; Letto il reclamo a margine citato; Udito il rappresentante della ricorrente; L’art. 34/3 delle NOIF prevede che i calciatori infrasedicenni possano partecipare anche ad attività agonistiche, purchè autorizzati dal competente Comitato Regionale.Il rilascio di detta autorizzazione è subordinato alla presentazione di un certificato di idoneità specifica all’attività agonistica , nonché di una relazione di un sanitario che attesti la raggiunta maturità psicofisica del calciatore. Entrando nel merito della questione ,che forma oggetto del reclamo di cui trattasi, si osserva che i calciatori infrasedicenni ,MARCARIO GIACOMO e LANZILLOTTA FRANCESCO , tesserati con l’A. C. Bitetto ,hanno ottenuto entrambi – tra l’altro – il prescritto certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, da parte dell’Istituto di Medicina dello Sport di Bari, datato 3 dicembre 2003 ,con validità di dodici mesi e con scadenza ,quindi, al 2 dicembre 2004.Da quanto innanzi detto ,si deduce che i suddetti calciatori avevano titolo a partecipare alla gara in epigrafe ,per cui il reclamo non può trovare accoglimento. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’ A. S. Ginosa e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamo.
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