COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 28/10/2004 Decisione del giudice sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara ATLETICO ORSARA – REAL S.GIOVANNI del 17/10/2004

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 28/10/2004 Decisione del giudice sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara ATLETICO ORSARA - REAL S.GIOVANNI del 17/10/2004 Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo, la società Real S.Giovanni invocava l'applicazione in suo favore della previsione di cui all'art. 55 comma 1 delle NOIF (CAUSA DI FORZA MAGGIORE); a fondamento della sua richiesta, la società reclamante deduceva di essere stata impossibilitata a raggiungere il campo sportivo di Orsara di Puglia - ove si sarebbe dovuta disputare la partita in oggetto - a causa di un guasto meccanico al pullmann che trasportava dirigenti ed atleti della medesima società; a riprova di quanto esposto, la reclamante allegava copia della relazione di servizio redatta dalla pattuglia della sezione volanti della Questura di Foggia, intervenuta sul luogo dell'evento. Tanto premesso, questo Giudice Sportivo osserva quanto segue: il reclamo proposto è fondato e merita accoglimento. Infatti la documentazione prodotta dalla Società Real S.Giovanni conferma, senza alcun dubbio, la oggettiva impossibilità, per la medesima società di raggiungere il campo sportivo di Orsara di Puglia per lo svolgimento della gara in oggetto. Pertanto, nel caso di specie, deve trovare applicazione la norma di cui all'art. 55 comma 1 delle NOIF con conseguente recupero della gara. P.Q.M. visto ed applicato l'art. 55 comma 1 delle NOIF, demanda al CRP per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero dell'incontro, disponendo altresì di non addebitare la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.
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