COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara:A.S.D. NUOVA ANDRIA – A.S.D. CITTA’ di TERLIZZI del 31 ottobre 2004 (Reclamo dell’A.S.D. Nuova Andria avverso il risultato della gara per la presunta posizione irregolare del calciatore DE VANNA PASQUALE, squalificato fino al 31 dicembre 2004.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara:A.S.D. NUOVA ANDRIA - A.S.D. CITTA' di TERLIZZI del 31 ottobre 2004 (Reclamo dell'A.S.D. Nuova Andria avverso il risultato della gara per la presunta posizione irregolare del calciatore DE VANNA PASQUALE, squalificato fino al 31 dicembre 2004. L'A.S.D. Nuova Andria, con il reclamo in oggetto, ha chiesto a questa Commissione Disciplinare l'applicazione dell'art. 12 comma 5 CGS in suo favore, assumendo che, alla gara in epigrafe, ha partecipato il calciatore DE VANNA PASQUALE, squalificato fino al 31 dicembre 2004. L'A. S. D. Città di Teriizzi ha controdedotto in merito al suddetto reclamo, evidenziando che il predetto calciatore avrebbe preso parte alla gara in posizione regolare, poiché la richiesta di grazia, inoltrata dal calciatore, sarebbe stata accolta. Questa Commissione, esaminati gli atti ufficiali, ha constatato che al caldatore DE VANNA non è stata concessa la grazia dal Presidente Federale, ai sensi dell' art. 20 comma 1 CGS, ma risulta soltanto formulato parere favorevole all'accoglimento dell'istanza da parte della Corte Federale. Pertanto il suddetto calciatore è ancora squalificato e non avrebbe dovuto partecipare alla gara in epigrafe; Per questo motivo, visto ed applicato l'art. 12 comma 5 CGS DELIBERA Accogliere il reclamo proposto dall'A.S.D. Nuova Andria e, per l'effetto, infliggere alla Società A.S.D. Città di Terlizzi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3- 0; Non addebitare la tassa atteso l'accoglimento del reclamo.
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