COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: U.S. ELCE DELICETO – A.S. SAN BASILIO TROIA del 24 ottobre 2004 (Reclamo dell’U.S. Elce Deliceto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per le squalifiche comminate ai calciatori DOTO MICHELE (7 gare) e LAMATRICE ANTONIO (4 gare), nonché il reclamo dell’A.S. San Basilio Troia in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per la squalifica del calciatore ANGELILLIS ANTONIO (4 gare), di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 12 in data 28 ottobre 2004 del Comitato Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COMITATO PROVINCIALE di FOGGIA Gara: U.S. ELCE DELICETO - A.S. SAN BASILIO TROIA del 24 ottobre 2004 (Reclamo dell'U.S. Elce Deliceto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per le squalifiche comminate ai calciatori DOTO MICHELE (7 gare) e LAMATRICE ANTONIO (4 gare), nonché il reclamo dell'A.S. San Basilio Troia in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara e per la squalifica del calciatore ANGELILLIS ANTONIO (4 gare), di cui alla delibera riportata sul Com. Uff. n. 12 in data 28 ottobre 2004 del Comitato Provinciale di Foggia). Udito il rappresentante dell'U.S.EIce Deliceto; Letti i ricorsi delle Società U.S. Elce Deliceto e A..S. San Basilio Troia avverso i provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti dal Giudice Sportivo ; Rilevato che dal referto arbitrale - che è prova privilegiata - risulta che la gara è stata definitivamente sospesa al 43° del secondo tempo a causa della rissa alla quale hanno partecipato doiversi calciatori di entrambe le squadre ; Tenuto conto della costante giurisprudenza in materia, questa Commissione Disciplinare ritiene di non poter accogliere i citati ricorsi; P.Q.M. DELIBERA Respingere i ricorsi proposti dall'U.S.EIce Deliceto e A.S. San Basilio Troia, confermando “in toto" le decisioni assunte dal Giudice Sportivo; Addebitare sul conto di entrambe le Società reclamanti la relativa tassa.
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