COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A. S. REAL CORATO – ORDONA CALCIO del 21 novembre 2004 (Reclamo dell’ A. S. Real Corato avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore MAIOLO GIANLUCA)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 16/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A. S. REAL CORATO – ORDONA CALCIO del 21 novembre 2004 (Reclamo dell’ A. S. Real Corato avverso il risultato della gara per la posizione irregolare del calciatore MAIOLO GIANLUCA) La Società Real Corato ha prodotto ricorso a questa Commissione Disciplinare assumendo che ,alla gara Real Corato – Ordona Calcio del 21 novembre ,ha preso parte il calciatore Maiolo Gianluca in posizione irregolare. Dagli atti ufficiali risulta che il suddetto calciatore ,che era tesserato con l’Ursus Trani, in data 17 ottobre ha partecipato alla gara Ursus Trani – Ordona Calcio, durante la quale è stato espulso e squalificato per tre giornate, per cui non ha partecipato alle gare del 24 ottobre 2004 ,31 ottobre 2004 e 7 novembre 2004.Tuttavia,poiché la gara del 7 novembre 2004 è stata sospesa per impraticabilità di campo, a norma dell’art. 17 comma 4 CGS, deve ritenersi non scontata la terza giornata di squalifica. In data 13 novembre 2004,come risulta dall’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Puglia, il Maiolo ha sottoscritto un nuovo tesseramento con la Società Ordona Calcio e, non avendo ancora scontata la terza giornata di squalifica, ha partecipato alle gare Ordona Calcio -–Rodi Garganico del 14 novembre 2004 e A.S. Real Corato –Ordona Calcio del 21 novembre 2004 in posizione irregolare, per cui ,a norma dell’art. 12 punto 5 lett. a)CGS, il reclamo proposto dall’ A. S. Real Corato merita accoglimento; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo dell’ A. S. Real Corato e, per l’effetto, infliggere alla Società Ordona Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 – 0 a favore dell’ A .S .Real Corato; Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
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