COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: ATL. SANDONACI – U.S. ERCHIE del 5 dicembre 2004 (Reclamo dell’ U. S. Erchie avverso il risultato della gara (cfr. Com. Uff.n. 23 del 9 dicembre 2004)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: ATL. SANDONACI – U.S. ERCHIE del 5 dicembre 2004 (Reclamo dell’ U. S. Erchie avverso il risultato della gara (cfr. Com. Uff.n. 23 del 9 dicembre 2004) L’ U. S. Erchie ha proposto reclamo avverso il risultato della gara per la presunta posizione irregolare del calciatore Frassica Emiliano dell’ Atl . Sandonaci; Lette le controdeduzioni inviate dall’ Atl. Sandonaci relative al reclamo suddetto; Sentito l’arbitro, che ha reso supplemento di referto, nel quale ha confermato di non aver notificato l’espulsione del calciatore Frassica Emiliano dell’Atl. Sandonaci per motivi di incolumità personale e di tutti i componenti della Società ASSI MAGLIE, viste le minacce del sig. Todisco Vincenzo della Società Atl. Sandonaci; Considerato che, mancando l’atto formale di espulsione, non poteva scattare l’automatismo della sanzione, a norma dell’ art. 41 punto 2 CGS, per cui la Società Sandonaci ha schierato regolarmente il calciatore Frassica Emiliano nella gara del 5 dicembre 2004,in quanto la squalifica è stata pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 9 dicembre 2004; Tanto premesso D E L I B E R A Respingere il reclamo presentato dall’U.S. Erchie e non addebitare la relativa tassa. poiché le circostanze ,come innanzi riportate , non potevano essere conosciute dalla reclamante.
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