COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 3/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA ITALIA Gara: A.S.REAL ALTAMURA – A.C. OSTUNI SPORT del 13 gennaio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 3/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA ITALIA Gara: A.S.REAL ALTAMURA – A.C. OSTUNI SPORT del 13 gennaio 2005 (Reclamo dell’A.C.Ostuni Sport in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GUADAGNO BARTOLOMEO,squalificato per quattro gare (cfr.Com.Uff.n. 28 del 20 gennaio 2005). L’A.C.Ostuni Sport ha prodotto reclamo avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo per quattro gare effettive nei confronti del calciatore Guadagno Bartolomeo; Questa Commissione ritiene che la sanzione irrogata nei confronti del detto calciatore, in assenza di elementi oggettivi a confutazione dei fatti accaduti, sia da ritenersi congrua, anche alla luce dell’atto antisportivo commesso dal calciatore Guadagno Bartolomeo; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’A.C.Ostuni Sport e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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