COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 3/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA ITALIA Gara: F. B. BRINDISI 1912 – A.S.D. TAURISANO del 13 gennaio 2005 (

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 3/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA ITALIA Gara: F. B. BRINDISI 1912 – A.S.D. TAURISANO del 13 gennaio 2005 (Reclamo della Società F. B. Brindisi 1912 in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico per l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse in Coppa Italia (cfr. Com. Uff. n. 28 del 20 gennaio 2005). Il F. B. Brindisi 1912 ha presentato reclamo avverso la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse da scontare in Coppa Italia, chiedendo di revocare, in via preliminare ,la sanzione dell’obbligo di disputare la gara a porte chiuse, commutandola in un’ammenda ed in via subordinata di scontare la suddetta sanzione in una gara di campionato; Il legale rappresentante della Società reclamante, sebbene regolarmente convocato, non si è presentato; Questa Commissione Disciplinare ritiene di poter addivenire ad un ridimensionamento della sanzione inflitta, commutando la stessa in un’ammenda di euro 1.000(mille); P.Q.M. D E L I B E R A Commutare la sanzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse nell’ammenda di euro 1000 (mille)con diffida di più gravi sanzioni al ripetersi di ulteriori episodi.
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