COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 3/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: CAS TORRE a MARE – U.S. REAL GIOVINAZZO del 9 gennaio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 3/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: CAS TORRE a MARE – U.S. REAL GIOVINAZZO del 9 gennaio 2005 (Reclamo del Cas Torre a Mare in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CERNICCHIARO ALFREDO, squalificato fino al 30 aprile 2005(cfr. Com. Uff.n. 20 del 13 gennaio 2005). La Società Cas Torre a Mare ha proposto reclamo per la squalifica inflitta al calciatore Cernicchiaro Alfredo fino al 30 aprile 2005,assumendo che il calciatore “potrebbe aver inavvertitamente urtato l’arto inferiore dell’arbitro”:chiede ,pertanto, una riduzione della squalifica. Dagli atti ufficiali risulta invece che al 48° del secondo tempo il suddetto calciatore ha sgambettato l’arbitro, con l’intenzione di farlo cadere, senza riuscirvi; Considerato che il direttore di gara non ha subito danni fisici e che a carico del calciatore non risultano adottate precedenti sanzioni; Ritenuto, pertanto, di poter ridimensionare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo del CAS Torre a Mare, riducendo al 31 marzo 2005 la squalifica inflitta al calciatore Cernicchiaro Alfredo; Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
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