COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: G.C. PARABITA – A.S. MARUGGIO CALCIO del 23 gennaio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 10/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: G.C. PARABITA – A.S. MARUGGIO CALCIO del 23 gennaio 2005 (Reclamo della Società G. C. Parabita in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore GALATI IVAN, squalificato per sei gare (cfr. Com. Uff.n. 30 del 27 gennaio 2005). La Società G.C. Parabita ha proposto reclamo avverso la squalifica di sei gare inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Galati Ivan. Rilevato che l’atteggiamento ,benchè deplorevole,del suddetto calciatore non ha procurato alcun danno fisico al direttore di gara, per cui si può addivenire ad una parziale riduzione della sanzione comminata, considerato che a carico del calciatore non risultano adottati provvedimenti disciplinari durante la corrente stagione sportiva; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla Società G.C. Parabita riducendo la squalifica inflitta al calciatore Galati Ivan a quattro giornate di gara; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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