COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PROMOZIONE Deferimento delle Società: U. S. ALTAMURA, Atl. CALCIO PALAGIANO, A. S. SAN DONATO e POL. VIRTUS MARTANO

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PROMOZIONE Deferimento delle Società: U. S. ALTAMURA, Atl. CALCIO PALAGIANO, A. S. SAN DONATO e POL. VIRTUS MARTANO che non hanno partecipato con una propria squadra all’attività giovanile obbligatoria della stagione sportiva 2004-2005. -Visto il deferimento effettuato dal Presidente del Comitato Regionale Puglia – L.N.D. – in data 24 gennaio 2005,prot. n. 209/VT,nei confronti delle suddette Società per aver disatteso a quanto disposto con Com. Uff. n. 1 dell’1 luglio 2004 di questo Comitato Regionale; -Considerato che le giustificazioni addotte dall’ U. S. Altamura, dall’ A. S. San Donato e dalla Pol. Virtus Martano non possono essere ritenute valide agli effetti della politica di incremento dell’attività giovanile voluta dalla L.N.D.; -Rilevato che l’Atl. Calcio Palagiano non ha inviato giustificazioni in merito e non si è presentato a questa Commissione Disciplinare; Tanto premesso D E L I B E R A Infliggere alle Società: U. S. Altamura, A. S. San Donato, Pol. Virtus Martano e Atl. Calcio Palagiano l’ammenda di euro 3.000,00 ciascuno.
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