COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: U.S. ORTA NOVA – A.C. BARLETTA del 30 gennaio 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/02/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: U.S. ORTA NOVA – A.C. BARLETTA del 30 gennaio 2005 (Reclamo dell’A.C. Barletta in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’obbligo di disputare due gare a porte chiuse e per l’ammenda di euro 500,00.(cfr Com. Uff.n. 31 del 3 febbraio 2005).
L’A.C. Barletta ha proposto reclamo avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in merito alla gara Orta Nova – Barletta,chiedendo una riduzione delle sanzioni comminate.Sentito il rappresentante legale della Società,che ha fatto presente che, al momento dei fatti accaduti,la propria squadra era in vantaggio per due reti a zero,motivo per cui la tifoseria non aveva alcun interesse a provocare incidenti.Infatti ,come risulta dagli atti ufficiali,soltanto a seguito del lancio di pietre da parte del portiere dell’Orta Nova ,già espulso,nei confronti dei tifosi del Barletta,si verificava la reazione da parte di due tifosi ospiti,che raggiungevano il piazzale antistante gli spogliatoi e davano luogo alla colluttazione riportata in atti.
La Commissione Disciplinare pertanto, in considerazione di quanto sopra, ritiene di poter ridurre ad una giornata la sanzione relativa all’obbligo di disputare due gare casalinghe a porte chiuse, commutandola con l’ammenda di Euro 800.00;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Ridurre ad una giornata la sanzione di disputare due gare a porte chiuse, commutandola con l’ammenda di Euro 800.00 e confermando nel resto le impugnate decisioni;
Non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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