COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: STEFANIZZI SOGLIANO – A.S.D. ARADEO CALCIO del 23 gennaio 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/02/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: STEFANIZZI SOGLIANO – A.S.D. ARADEO CALCIO del 23 gennaio 2005 (Reclamo dell’A.S.D. Aradeo Calcio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Salamina Gabriele,squalificato fino al 27 gennaio 2006 (cfr Com. Uff.n. 30 del 27 gennaio 2005).
L’A.S.D. Aradeo Calcio ha proposto reclamo avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio calciatore Salamina Gabriele fino al 27 gennaio 2006,chiedendo l’annullamento della sanzione ed,in subordine, la riduzione della stessa, ritenendo sproporzionata la misura della squalifica.
La Commissione Disciplinare,in considerazione dei fatti accaduti , riportati in atti, e della mancanza di precedenti disciplinari da parte del calciatore Salamina Gabriele; tenuto conto ,altresì, che l’arbitro non ha subito alcun danno fisico;
D E L I B E R A
Ridurre la squalifica inflitta al calciatore Salamina Gabriele dell’A.S.D.Aradeo Calcio al 27 settembre 2005;
Non addebitare la tassa, in considerazione del parziale accoglimento del reclamo.
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