COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: AUDACE BARLETTA – A.S.D. PRO CARAPELLE del 30 gennaio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 17/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: AUDACE BARLETTA – A.S.D. PRO CARAPELLE del 30 gennaio 2005 (Reclamo dell’A.S.D.Pro Carapelle in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Occhionero Giuseppe ,squalificato per cinque gare (cfr. Com.Uff.n. 31 del 3 febbraio 2005): L’A.S.D. Pro Carapelle ha proposto reclamo avverso la squalifica per cinque gare inflitta al calciatore Occhionero Giuseppe chiedendo la riduzione della stessa. Dagli atti ufficiali equa appare la sanzione comminata dal Primo Giudice : la richiesta della reclamante non può essere accolta per il gesto antisportivo compiuto dal calciatore Occhionero nei confronti di un avversario; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’ A. S. D. Pro Carapelle e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della stessa.
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