COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 24/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Gara: U.S. STELLA JONICA – REAL ALTAMURA del 6 febbraio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 24/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Gara: U.S. STELLA JONICA – REAL ALTAMURA del 6 febbraio 2005 (Reclamo dell’U. S. Stella Jonica in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’obbligo di disputare tre gare casalinghe a porte chiuse, per l’ammenda di euro 500,00 e per la sanzione inflitta al dirigente PICCIOLO SALVATORE, inibito fino al 10 febbraio 2010 con proposta di preclusione (cfr. Com. Uff. n. 33 del 10 febbraio 2005). L’U.S. Stella Jonica di San Giorgio Jonico ha prodotto reclamo avverso le sanzioni disciplinari irrogate dal Giudice Sportivo. Questa Commissione ,esaminati gli atti ed espletati i supplementi istruttori, rilevato che per tutta la durata del secondo tempo ed anche a fine gara tifosi dell’ U. S. Stella Jonica ponevano in essere atteggiamenti oltraggiosi e violenti nei confronti della terna arbitrale; Considerato, inoltre, che il sig. Picciolo Salvatore, dirigente della predetta Società,entrava arbitrariamente all’interno del recinto di gioco e colpiva con un violento pugno sulla nuca un tesserato della squadra avversaria; Tenuto conto della gravità dei fatti accaduti, nonchè dei precedenti disciplinari a carico della Società reclamante,questa Commissione ritiene di poter confermare le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo; P.T.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo prodotto dalla Società U. S. Stella Jonica e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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