COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 24/02/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara: U.S. SAN VITO – A.C. CALCIO MASSAFRA del 29 gennaio 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 del 24/02/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
Gara: U.S. SAN VITO – A.C. CALCIO MASSAFRA del 29 gennaio 2005 (Reclamo dell’A.C. Calcio Massafra in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI STASI ALESSANDRO, squalificato fino al 30 giugno 2006 (cfr Com. Uff. n. 31 del 3 febbraio 2005)
E’ intervenuto il legale rappresentante dell’ A. C. Calcio Massafra;
L’A.C. Calcio Massafra ha proposto reclamo avverso la squalifica del calciatore DI STASI ALESSANDRO, assumendo che la squalifica è eccessiva in relazione ai fatti occorsi: chiede una riduzione del provvedimento disciplinare.
Ritenuto, dall’esame degli atti e dall’ulteriore istruzione probatoria, che può accedersi ad una riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo
P.T.M.
D E L I B E R A
Accogliere parzialmente il reclamo dell’A.C. Calcio Massafra riducendo la squalifica del calciatore Di Stasi Alessandro al 31 dicembre 2005;
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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