COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA Gara: U.S. V. MAZZOLA CAROSINO – POL. POLIMNIACALCIO del 13 febbraio 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA
Gara: U.S. V. MAZZOLA CAROSINO – POL. POLIMNIACALCIO del 13 febbraio 2005 (Reclamo dell’U.S.V. Mazzola Carosino in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore DI NAPOLI FRANCESCO, squalificato per quattro giornate (cfr. Com. Uff.n. 34 del 17 febbraio 2005).
L’U.S.V.Mazzola Carosino ha presentato reclamo avverso la sanzione che il Giudice Sportivo ha comminato nei confronti del calciatore Di Napoli Francesco, chiedendo una riduzione della squalifica .
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, ritiene di non poter accogliere la richiesta formulata nel reclamo, tenuto conto del grave atto di violenza commesso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dall’U.S.V. Mazzola Carosino e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della Società reclamante.
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