COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Gara:A.S.D.ARADEO CALCIO – ATL SANDONACI del 20 febbraio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Gara:A.S.D.ARADEO CALCIO – ATL SANDONACI del 20 febbraio 2005 (Reclamo dell’Atl. Sandonaci in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ORLANDINI PIERLUIGI, squalificato per tre gare (cfr. Com. Uff. n. 35 del 24 febbraio 2005). L’Atl. Sandonaci ha prodotto reclamo avverso la squalifica per tre gare inflitta al calciatore Orlandini Pierluigi,chiedendo una riduzione della stessa. Dagli atti ufficiali si rileva che a fine gara il calciatore provocava i sostenitori locali invitandoli ad entrare in campo. Questa Commissione Disciplinare ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia congrua in relazione al comportamento del detto calciatore. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’Atl. Sandonaci addebitando sul conto della stessa la relativa tassa .
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