COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Gara:PRO NEVIANO–U.S.SQUINZANO del 20 febbraio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Gara:PRO NEVIANO–U.S.SQUINZANO del 20 febbraio 2005 (Reclamo dell’ U. S. Squinzano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CAPOCCIA ALESSIO, squalificato per quattro gare(cfr Com.Uff.n. 25 del 24 febbraio 2005). L’U.S.Squinzano ha proposto reclamo avverso la sanzione disciplinare adottata dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore Capoccia Alessio,squalificato per quattro gare. Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Capoccia Alessio è stato espulso per aver colpito un avversario con un calcio al volto senza procurare danni fisici.Questa Commissione, rilevato che durante la stagione sportiva in corso, non risultano adottati a carico del calciatore provvedimenti disciplinari, ritiene di poter addivenire ad una riduzione della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. D E L I B E R A Ridurre a 3(tre) giornate la squalifica inflitta al calciatore Capoccia Alessio dell’U.S.Squinzano. Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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