COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. GINOSA – A.S. EUROPA CALCIO PALESE del 6 febbraio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: A.S. GINOSA – A.S. EUROPA CALCIO PALESE del 6 febbraio 2005 (Reclamo dell’A.S.Europa Calcio Palese in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CIAMPA ROCCO, squalificato fino al 30 giugno 2005(cfr. Com. Uff.n. 33 del 10 febbraio 2005). L’ A. S. Europa Calcio Palese ha proposto reclamo per la squalifica inflitta al calciatore Ciampa Rocco fino al 30 giugno 2005,assumendo che il calciatore ,nel tentativo di difendersi dall’aggressione, allungava le braccia colpendo al volto l’avversario: chiede pertanto una riduzione della squalifica. Questa Commissione, sentito il legale rappresentante della ricorrente, ritiene che la sanzione irrogata nei confronti del suddetto calciatore, sia da ritenersi congrua in relazione ai fatti occorsi. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’ A. S. Europa Calcio Palese addebitando la tassa sul conto della reclamante.
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