COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Gara: A.S.PUTIGNANO CALCIO – CALCIO GIOIA del 5 febbraio 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Gara: A.S.PUTIGNANO CALCIO – CALCIO GIOIA del 5 febbraio 2005 (Reclamo dell’A.S.Putignano Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti dei calciatori LAERA ONOFRIO e GOFFREDO DOMENICO,squalificati fino al 10 febbraio 2007(cfr. Com.Uff.n. 33 del 10 febbraio 2005)
L’A.S.Putignano Calcio ha proposto reclamo avverso le decisioni del Primo Giudice in ordine alle sanzioni inflitte ai calciatori Laera Onofrio e Goffredo Domenico. Sentito l’arbitro, che ha reso supplemento di rapporto ,nel quale ha precisato che a colpirlo con uno schiaffo è stato prima il calciatore Goffredo Domenico e successivamente il calciatore Laera Onofrio:gli schiaffi,però,non gli hanno procurato alcuna conseguenza. Ritenuto, pertanto, di poter addivenire ad una lieve riduzione delle sanzioni irrogate dal Primo Giudice
D E L I B E R A
Ridurre la squalifica inferta ai calciatori Laera Onofrio e Goffredo Domenico al 15 settembre 2006.
Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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