COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: S.C.NUOVA SPONGANO – MERONI MONTESANO del 30 gennaio 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
COMITATO PROVINCIALE di LECCE
Gara: S.C.NUOVA SPONGANO – MERONI MONTESANO del 30 gennaio 2005 (Reclamo della S.C.Nuova Spongano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore CORVAGLIA ADRIANO, squalificato fino al 3 aprile 2005(cfr. Com. Uff.n. 28 del 3 febbraio 2005 del Comitato Provinciale di Lecce).
La Società Calcio Nuova Spongano ha presentato reclamo verso la squalifica inflitta al calciatore Corvaglia Adriano ,osservando che nel caso specifico deve trattarsi di uno scambio di persona e pertanto chiede una riduzione della squalifica.La Commissione Disciplinare,esaminati gli atti,ritenuta fonte di prova privilegiata il referto arbitrale,rilevata l’assenza di elementi oggettivi a confutazione dei fatti accaduti,ritiene equa la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dalla Società Calcio Nuova Spongano e,per l’effetto,addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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