COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ATTIVITA’ AMATORI COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: BRUNO UNGARO SUPERSANO – BONSAI SUPERSANO del 22 gennaio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ATTIVITA’ AMATORI COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: BRUNO UNGARO SUPERSANO – BONSAI SUPERSANO del 22 gennaio 2005 (Reclamo della Società Bruno Ungaro Supersano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società(cfr. Com.Uff.n. 28 del 3 febbraio 2005 del Comitato Prov. di Lecce). La Società Bruno Ungaro Supersano ha presentato reclamo avverso le sanzioni inflitte a carico della Società.La predetta Società chiede l’annullamento della delibera del Giudice Sportivo assumendo che sono stati sottoscritti cartellini di tesseramento totalmente falsi,intestati al nome del calciatore ORLANDO FRANCESCO.La Commissione Disciplinare ritiene di dover interessare l’Ufficio Indagini per gli accertamenti di sua competenza.
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