COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara:A.C.OSTUNI SPORT – F.B. BRINDISI 1912 del 20 febbraio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 3/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara:A.C.OSTUNI SPORT – F.B. BRINDISI 1912 del 20 febbraio 2005(Reclamo dell’A.C. Ostuni Sport in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo nei confronti della Società e del dirigente MARZIO LUCA(cfr. Com. Uff.n. 35 del 24 febbraio 2005). L’A.C. Ostuni Sport ha prodotto reclamo avverso le sanzioni disciplinari deliberate dal Giudice Sportivo nei confronti della Società per l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse e per l’inibizione fino al 30 giugno 2005 inflitta al dirigente, sig. MARZIO LUCA, chiedendo l’annullamento delle suddette sanzioni ed in subordine la commutazione per una sanzione pecuniaria in sostituzione dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse ed una riduzione dell’inibizione inflitta al dirigente, sig. Marzio Luca. E’ intervenuto all’udienza odierna il rappresentante della Società. Questa Commissione Disciplinare ritiene che non vi sia ragione di dubitare di quanto dichiarato dall’assistente dell’arbitro e dal commissario di campo, poiché l’art. 31 comma 1 CGS attribuisce fonte di prova privilegiata agli atti ufficiali, in relazione ai comportamenti di un tesserato e dei tifosi locali. Non può attribuirsi, quindi, rilievo alcuno a quanto sostenuto dalla reclamante. Alla luce dei dati di fatto e normativi non si ritiene di muovere rilievo alcuno alla decisione del Giudice Sportivo ,le cui sanzioni sono congrue. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’A.C. Ostuni Sport e per tali ragioni addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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