COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: POL. CAMPI CALCIO A. TAURINO – A.C.D. SAN PIETRO IN LAMA del 30 gennaio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di LECCE Gara: POL. CAMPI CALCIO A. TAURINO – A.C.D. SAN PIETRO IN LAMA del 30 gennaio 2005 (Reclamo della POL. CAMPI CALCIO A. TAURINO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per la punizione sportiva della perdita della gara (cfr. Com. Uff. n. 29 del 10 febbraio 2005 del Comitato Provinciale di Lecce) La società POL. CAMPI CALCIO A. TAURINO ha prodotto reclamo avverso la decisione del G. S. del Comitato Provinciale di Lecce con la quale, accogliendo il reclamo della società San Pietro in Lama, ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara. La reclamante ha chiesto la riforma della detta decisione del G.S., assumendo che, come sentenziato dalla C.A.F. (vedere decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale numeri 26/27/C del 15 gennaio 2004) per un caso analogo, non può essere inflitta alla società la sanzione della perdita della gara. La Commissione Disciplinare ritiene che, nel caso di specie, non vada comminata la sanzione della perdita della gara, bensì l’adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dall’art. 12 comma 6 lettera b del C.G.S., una volta accertata la sussistenza dei fatti rilevati. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo della Pol. Campi Calcio A. Taurino. Annullare la decisione del Giudice Sportivo. Rinviare gli atti al primo Giudice per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza. Non addebitare la tassa stante l’accoglimento del reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it