COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE Deferimento instaurato dalla Procura Federaledella F.I.G.C. nei confronti : – del sig. Giuseppe DE NICOLO’ presidente dell’A.S.D. Molfetta Calcio; – del sig. Rocco CRAMAROSSA, calciatore tesserato per l’A.S. Palagianello; – della A.S.D “Molfetta Calcio”; – della ASD “Palagianello”.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE Deferimento instaurato dalla Procura Federaledella F.I.G.C. nei confronti : - del sig. Giuseppe DE NICOLO' presidente dell'A.S.D. Molfetta Calcio; - del sig. Rocco CRAMAROSSA, calciatore tesserato per l'A.S. Palagianello; - della A.S.D "Molfetta Calcio"; - della ASD "Palagianello". ************ FATTO Nella riunione del 4/3/2004 la Commissione d'Appello Federale, dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall'A.S.D. Molfetta Calcio di Molfetta (BA) e disponeva la rimessione degli atti all'Ufficio Indagini, "....per gli opportuni accertamenti sulla genuinità delle allegazioni probatorie esibite dalla società reclamante nel presente e nei precedenti giudizi...." (testuale dal Com. Uff. n.36/c del 5/3/04). ************ A conclusione dell'inchiesta svolta, l'Ufficio Indagini della F.I.G.C., con sua nota del 16/11/04 (prot. N. 672 IP/fda), trasmetteva al Procuratore Federale, tutta la documentazione acquisita nel corso delle indagini. ************ Con nota del 17/1/2005 (prot. N. 133/163/PF/EF/en) il Procuratore Federale, ritenute sussistenti le violazioni di cui all'art. 1), commi 1° e III° del C.G.S. (a carico dei tesserati Giuseppe De Nicolò e Rocco Cramarossa); ed all'art. 2) comma 4° C.G.S. (per responsabilità diretta dell'ASD Molfetta Calcio ed oggettiva dell'A.S. Palagianello), deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia i succitati incolpati, affinchè rispondessero: - il sig. Giuseppe DE NICOLO', (nella sua qualità di Presidente dell'ASD di Molfetta Calcio) della violazione dell'ari. 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) del codice di Giustizia Sportiva "......per aver artatamente documentato i fatti relativi alle violenze patite dall'arbitro dell'incontro...." (testuale); ************ - il sig. Rocco Cramarossa (calciatore tesserato per l'A.S. Palagianello) della violazione dell'art. 1 comma 3, del C.G.S. "..... per non essere comparso avanti gli organi di giustizia sportiva sebbene regolarmente convocato...." (testuale); ************ - l'A.S.D. Molfetta Calcio della violazione dell'art.2 comma 4° del C.G.S. per "... .responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente...."; ************ - la società A.S. Palagianello della violazione di cui all'art.2, comma 4° C.G.S. "....per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato". ************ Con racc. a.r. del 2/2/05 questa Commissione Disciplinare presso il C.R.P., disponeva la convocazione dei succitati incolpati, dinanzi a sé, per l'udienza del 21/2/05 nel corso della quale comparivano: - l'avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale; - il sig. Giuseppe De Nicolò, in proprio e quale Presidente dell'A.S.D. Molfetta Calcio, assistito dall'avv. Angelo PERTA. ************ Non comparivano, ancorché regolarmente convocati: - il sig. Rocco Cramarossa; - l'A.S. Palagianello. ************ - Interrogato il sig. Giuseppe De Nicolò sui fatti occorsi e sulla violazione a lui contestata; - dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale; - dopo ampia discussione le parti innanzi costituite, così concludevano: - l'avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale, nel riportarsi all'istruttoria svolta dall'Ufficio Indagini ed alle conclusioni in essa contenute, sulla base delle stesse chiedeva: - per il Presidente sig. Giuseppe De Nicolò la inibizione di mesi sei; - per l'A.S.D. Molfetta Calcio la sanzione di €.200,00; - per il calciatore Rocco Cramarossa, la squalifica di mesi 3; - per l'A.S. Palagianello la sanzione pecuniaria di €.150,00. ************ - l'avv. Angelo PERTA per il sig. Giuseppe De Nicolò e per l'A.S.D. Molfetta Calcio, chiedeva invece, l'assoluzione del sig. Giuseppe De Nicolò per non aver commesso la violazione ascrittagli; e conseguentemente l'assoluzione della società da questi presieduta. ************ La Commissione Disciplinare si riservava di decidere, per poi provvedere -come da dispositivo-. ************ MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione che, dall'esame della documentazione acquisita agli atti del processo, non sono emersi elementi di prova tali da giustificare un'affermazione di responsabilità dell'incolpato sig. Giuseppe De Nicolò, (presidente dell'A.S.D. Molfetta Calcio) che va pertanto assolto per i motivi qui di seguito indicati. ************ L'esame dell'addebito mosso al sig. De Nicolò, (cioè quello di "aver artatamente documentato i fatti relativi alle violenze patite dall'arbitro dell'incontro di cui alle premesse" (testuale), lascerebbe presupporre -ai fini di un'affermazione di responsabilità- la sussistenza di elementi di prova relativi a comportamenti volitivi e commissivi posti in essere dal prevenuto; al precipuo scopo di far apparire ("artatamente") per veri, fatti invece "non veri". ************ Ribaltamento di verità che non sembra ricorrere nella specie, se è vero -com'è vero- che lo stesso inquirente (nelle sue conclusioni del 31/10/04) si limita a definire "....."inconsistenti" le allegazioni probatorie esibite dalla società A.S. D. Molfetta Calcio...." (testuale); lasciando all'interprete il solo "dubbio" in ordine alla verosimiglianza dei fatti occorsi. ************ Nè il dubbio che i fatti contestati possano (o non) essere realmente accaduti, può assurgere a dignità di prova, nella carenza di elementi gravi, precisi e concordanti che ne rendano certi ed inequivoci gli accadimenti. ************ Dalla documentazione acquisita agli atti del processo, risulta infatti certa la sola circostanza secondo cui il De Nicolò, dopo aver ricevuto dal sig. Cramarossa in data 29/1/04 la lettera raccomandata (di cui ha anche esibito l'originale recante il mittente e la data di spedizione), l'avrebbe allegata al ricorso per revocazione inviato alla CAF- ritenendola verosimilmente (ma erroneamente) un utile elemento per ottenere una revisione ed una possibile revoca di provvedimenti disciplinari in precedenza adottati, dai Giudici Sportivi, nei confronti della squadra da lui presieduta. ************ Ne deriva che, quand'anche si accedesse a plausibili quanto legittimi "dubbi", sulla genuinità di tali allegazioni probatorie (così come giustamente evidenziati dalla CAF con la sua decisione pubblicata il 5/3/2004, del tutto condivisibile); non per questo sarebbe lecito ritenere provato che, tale documentazione fosse stata predisposta illecitamente ed "artatamente", dal sig. Giuseppe De Nicolò'. ************ Estremamente utili ed importanti (al fine di un possibile dissipamento dei dubbi innanzi evidenziati) avrebbero potuto essere le dichiarazioni che il sig. Rocco Cramarossa era stato chiamato a rendere all'inquirente, delegato dall'Ufficio Inchieste della F.I.G.C.; ed alle quali il già citato Cramarossa si è sottratto -senza giustificato motivo-, così impedendo (in maniera concreta) ogni possibile accertamento della verità. ************ Allo stato degli atti quindi questo Collegio giudicante non può che assolvere il sig. Giuseppe De Nicolò dall'addebito mossogli; ed affermare, nel contempo, la responsabilità del calciatore Rocco Cramarossa nei confronti del quale vanno integralmente accolte le richieste del Procuratore Federale e quindi adeguatamente sanzionato, il comportamento del Cramarossa, con la sua squalifica per mesi tre. ************ Alla assoluzione del sig. Giuseppe De Nicolò consegue l'assoluzione dell'A.S.D. Molfetta Calcio; così come all'affermazione di responsabilità del calciatore Rocco CRAMAROSSA consegue l'affermazione di responsabilità della A.S. Palagianello (per violazione dell'art.2 comma 4° C.G.S.), punibile con la sanzione pecuniaria di €.150,00. ************ P.T.M. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, disattesa ogni diversa e contraria conclusione e richiesta DICHIARA - assolversi il sig. Giuseppe De Nicolò per carenza di elementi di prova relativi agli addebiti contestatigli; - assolversi la A.S.D. "Molfetta Calcio" per carenza di prove in ordine ad una sua responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente; - dichiara il calciatore Rocco Cramarossa responsabile dell'addebito mossogli e per l'effetto gli infligge la squalifica di mesi tre; - dichiara l'A.S. Palagianello responsabile oggettivamente nella violazione ascritta al proprio tesserato sig. Rocco Cramarossa e le infligge la sanzione pecuniaria di €.150,00.
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