COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 17 marzo 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: U.S.POGGIARDO- A. S. GIOVENTU’ CALCIO CUTROFIANO del 20 febbraio 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 17 marzo 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: U.S.POGGIARDO- A. S. GIOVENTU’ CALCIO CUTROFIANO del 20 febbraio 2005 (Reclamo dell’ A. S. Gioventù Calcio Cutrofiano in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MERCUTELLO GABRIELE, squalificato fino al 30 aprile 2005(cfr. Com. Uff. n. 35 del 24 febbraio 2005). Letto il reclamo della predetta Società, con il quale chiede l’annullamento ed, in subordine, la riduzione della sanzione, ritenendo sproporzionata la misura della squalifica; - Rilevato che il comportamento offensivo e minaccioso, tenuto dal suddetto calciatore nei confronti del direttore di gara al momento dell’espulsione, è stato adeguatamente sanzionato dal Giudice Sportivo; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’ A. S. Gioventù Calcio Cutrofiano, addebitando la tassa sul conto della reclamante. Gara: Gara: U.S. Altamura – A.S. CASTELLANETA del 27 febbraio 2005 (Reclamo dell’ U. S. Altamura in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore TAFUNI LORENZO, squalificato per quattro gare(cfr. Com. Uff.n. 36 del 3 marzo 2005). L’ U. S. Altamura ha presentato reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore Tafuni Lorenzo, chiedendo una riduzione della sanzione. Dagli atti ufficiali risulta che il comportamento oltraggioso e minaccioso, tenuto nei confronti dell’arbitro, è stato sanzionato adeguatamente dal Giudice Sportivo; Ritenuto,pertanto, di non poter accogliere il suddetto reclamo D E L I B E R A Respingere il reclamo dell’ U. S. Altamura e, per l’effetto, addebitare la tassa sul conto della reclamante.
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