COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14 aprile 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara:POL. CAMPI CALCIO TAURINO – REAL SQUINZANO del 19 marzo 2005 (Reclamo della Pol. Campi Calcio Taurino in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 300.00( cfr Com. Uff.n. 39 del 24 marzo 2005).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14 aprile 2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Gara:POL. CAMPI CALCIO TAURINO – REAL SQUINZANO del 19 marzo 2005 (Reclamo della Pol. Campi Calcio Taurino in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 300.00( cfr Com. Uff.n. 39 del 24 marzo 2005). Premesso che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua in relazione ai fatti refertati,anche in considerazione dei precedenti disciplinari; P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla Società Pol. Campi Calcio Taurino e,per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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