COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14 aprile 2005 RECLAMI Gara MONOPOLI – OSTUNI SPORT del 31/ 3/2005

Www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 14 aprile 2005 RECLAMI Gara MONOPOLI - OSTUNI SPORT del 31/ 3/2005 IL GIUDICE SPORTIVO Letti gli atti ufficiali; Rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società A.C. Ostuni Sport chiedeva di infliggere alla società A.C.Monopoli la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in applicazione dell'art. 12 comma 1 C.G.S. o in via gradata la penalizzazione di punti in classifica in danno dell'A.C. Monopoli in misura almeno pari a quelli conquistati per la gara in oggetto in applicazione dell'art.12 comma 1 seconda parte C.G.S.. La reclamante dichiara che all'interno degli spogliatoi i propri tesserati INCITTI Luigi e CIMINO Alfredo sarebbero stati oggetto di aggressione fisica da parte di alcuni dirigenti della squadra avversaria e di soggetti estranei non identificati. In conseguenza dell'aggressione il giocatore Incitti avrebbe subito gravi lesioni al naso che hanno reso necessario il suo trasporto in ospedale. Conseguentemente la squadra ospite avrebbe deciso di disputare la gara nonostante la presenza di una chiara situazione di menomazione fisica e psichica. Osserva questo Giudice Sportivo che dei fatti su descritti non vi è traccia alcuna nei referti trasmessi dai componenti della terna arbitrale. Dall'esame del supplemento reso dal primo commissario di campo emerge che costui al momento dei fatti denunciati era all'esterno degli spogliatoi e, allorquando è riuscito ad entrare negli stessi, il tesserato asseritamente colpito era disteso sul pavimento e presentava una modesta raccolta di sangue nei pressi della narice destra. Dal referto del secondo commissario di campo e dal supplemento reso in data 12/4/05 si desume che il medesimo era all'interno degli spogliatoi e cha ha notato soggetti estranei assumere atteggiamenti minacciosi nei confronti dei tesserati della società ospite che venivano prontamente contenuti dalle forze dell'ordine. Il commissario in questione ha precisato di aver sentito urlare il calciatore dell'Ostuni e di essersi prontamente avvicinato allo stesso notando che gli fuoriusciva sangue dal naso. Ha dichiarato altresì di non aver avuto alcuna percezione diretta dell'evento cha ha provocato tale epistassi nasale nè ha potuto individuare l'eventuale responsabile. Per le ragioni di cui sopra il Giudice Sportivo constata che,attraverso i documenti probatori a sua disposizione,emerge che nè gli ufficiali di gara nè i commissari di campo hanno fisicamente assistito all'evento che ha visto coinvolto il tesserato Incitti. Conseguentemente, pur non potendo astrattamente escludere che il fatto in questione abbia effetttivamente avuto luogo e che siano ravvisabili responsabilità a carico della società ospitante, deve fondare la sua decisione sull'assenza di una prova diretta di quanto sopra per cui l'insufficiente impianto probatorio non consente la declaratoria della responsabilità oggettiva in capo alla società A.C. Monopoli. Pertanto D E L I B E R A 1) di rigettare il reclamo propsto dall'A.C. OSTUNI SPORT e, per l'effetto, confermare il risultato conseguito sul campo di 4 - 1 in favore dell'A.C. MONOPOLI; 2) di comminare all'A.C. MONOPOLI l'ammenda di euro 1.000 per la presenza ed il comportamento di soggetti estranei negli spogliatoi nonchè di propri tifosi all'esterno dell'impianto (Società già soggetta a plurime sanzioni); 3) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'A.C. OSTUNI SPORT.
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