COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 21 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A.S.REAL ALTAMURA- A.S.CALCIO FASANO del 6 marzo 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 21 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Gara: A.S.REAL ALTAMURA- A.S.CALCIO FASANO del 6 marzo 2005 (Reclamo del calciatore DAMIANI MARIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a suo carico (cfr. Com. Uff. n. 37 del 10 marzo 2005). Il calciatore DAMIANO MARIO, tesserato con l’ A. S. Real Altamura, ha prodotto reclamo avverso la squalifica fino al 10 marzo 2008 inflittagli dal Giudice Sportivo, assumendo di essere estraneo ai fatti denunciati nel referto arbitrale e che hanno dato luogo al provvedimento sanzionatorio nei suoi confronti. E’ intervenuto il sig. Damiani Mario, come da richiesta formulata nel reclamo. Dal referto arbitrale, che è fonte di prova privilegiata, risulta invece che i fatti ,che hanno dato luogo alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, si sono realmente verificati. Purtuttavia, poiché l’arbitro ha dichiarato di non aver subito danni fisici, ma soltanto dolore ,può accedersi ad un lieve ridimensionamento della squalifica inflitta al suddetto calciatore; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo in epigrafe, riducendo al 30 settembre 2007 la squalifica inflitta al calciatore Damiani Mario; Restituire la tassa versata di euro 65,00 ,atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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