COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 28 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: SPORTING SAVA – POLISPORT MONTEMESOLA DEL 17 aprile 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 28 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Gara: SPORTING SAVA – POLISPORT MONTEMESOLA DEL 17 aprile 2005 (Reclamo della Pol. Montemesola avverso il risultato della gara riportato sul Com. Uff. n. 43 del 21 aprile 2005). La Pol. Montemesola ha presentato reclamo avverso il risultato della gara in oggetto, assumendo che in distinta era stata indicata inizialmente la data di nascita del calciatore della Società Sporting Sava ,sig. D’ADAMO NICOLA(21 marzo 1989) , successivamente corretta con la data 21 marzo 1990. La Commissione Disciplinare osserva che il reclamo è inammissibile ,perché a norma delle disposizioni emanate con il Com. Uff. n. 171/A della FIGC del 22 febbraio 2005,pubblicato sul Com. Uff.n. 39 del 24 marzo 2005 del Comitato Regionale Puglia ,il reclamo in oggetto doveva pervenire a questa Commissione entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara. P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Pol. Montemesola e, per l’effetto, addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.
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