COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 5 maggio 2005 Delibera Della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA COMITATO PROVINCIALE di BARI Gara: UNIONE SPORTIVA SPINAZZOLA – ANSPI SANTERASMO DEL 24 aprile 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 5 maggio 2005
Delibera Della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di TERZA CATEGORIA
COMITATO PROVINCIALE di BARI
Gara: UNIONE SPORTIVA SPINAZZOLA – ANSPI SANTERASMO DEL 24 aprile 2005 (Reclamo della Società ANSPI Santerasmo avverso il risultato della gara per la posizione irregolare dei calciatori ERRIQUEZ CARLO, nato 25.04.1985 e MARTINO GIOVANNI, nato il 20.03.1987, tesserati con l’Unione Sportiva Spinazzola) (Com. Uff. n. 37 del 28 aprile 2005).
La Società ANSPI Santerasmo ha proposto reclamo avverso il risultato della gara per la posizione
irregolare dei calciatori dell’Unione Sportiva Spinazzola ERRIQUEZ CARLO e MARTINO GIOVANNI. Il reclamo, inviato nei termini è stato proposto erroneamente al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Bari. Dagli accertamenti effettuati presso l’ufficio tesseramenti di questo Comitato Regionale il calciatore Erriquez Carlo non risulta tesserato, mentre il calciatore Martino Giovanni risulta tesserato con la Società Torrepino Spinazzola, che disputa il campionato Regionale Serie C2 del calcio a 5. Pertanto il reclamo risulta fondato.
P.Q.M.
D E L I B E R A
Accogliere il reclamo proposto dalla Società ANSPI Santerasmo, e, per l’effetto infliggere all’Unione
Sportiva Spinazzola la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della soc. ANSPI Santerasmo.
Restituire la tassa versata di € 78,00 stante l’accoglimento del recalmo.
Infliggere al calciatore Martino Giovanni la squalifica fino al 31 dicembre 2005 e all’Unione Sportiva
Spinazzola l’ammenda di € 300,00.
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