COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12 maggio 2005 Delibera della Commisione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA GARA: U. S. VEGLIE – A. S. TUGLIE del 10 aprile 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12 maggio 2005 Delibera della Commisione Disciplinare CAMPIONATO di PRIMA CATEGORIA GARA: U. S. VEGLIE – A. S. TUGLIE del 10 aprile 2005 (Reclamo dell’A.S.Tuglie in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore QUARTA FABIO GIULIANO(cfr. Com.Uff. n. 42 del 14 aprile 2005). L’A.S.Tuglie ha proposto reclamo avverso il provvedimento di squalifica del calciatore Quarta Fabio Giuliano adottato dal Giudice Sportivo fino al 30 ottobre 2005,assumendo che la durata della squalifica è eccessiva in relazione ai fatti occorsi: chiede una congrua riduzione della squalifica stessa. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che si possa addivenire ad una lieve riduzione della squalifica di cui trattasi. P.Q.M. D E L I B E R A Ridurre al 30 settembre 2005 la squalifica inflitta al calciatore Quarta Fabio Giuliano e, conseguentemente, non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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