COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12 maggio 2005 Delibera della Commisione Disciplinare GARA: A.S.ISCHIATARANTO – S.CESARIO ARIA SANA del 17 aprile 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 12 maggio 2005 Delibera della Commisione Disciplinare GARA: A.S.ISCHIATARANTO – S.CESARIO ARIA SANA del 17 aprile 2005 (Reclamo dell’A.S.Ischiataranto in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 800,00,per le squalifiche comminate ai calciatori Mazza Claudio(21 aprile 2006)e Laterza Vito(30 giugno2006)e per l’inibizione inflitta all’allenatore,sig. Tedeschi Giuseppe (31 dicembre 2005)(cfr. Com.Uff. n.43 del 21 aprile 2005). La Società A.S.Ischiataranto ha proposto reclamo avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo in relazione alla gara in oggetto. La Commissione ,dopo attento esame degli atti ufficiali, ritiene che può accedersi soltanto ad un lieve ridimensionamento della squalifica inflitta al calciatore Mazza Claudio in relazione ai fatti che hanno dato luogo al provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti ; le altre sanzioni adottate dal Giudice Sportivo sono adeguate in relazione alle infrazioni commesse ; P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere parzialmente il reclamo in epigrafe,riducendo al 20 febbraio 2006 la squalifica inflitta al calciatore Mazza Claudio,confermando nel resto le impugnate decisioni; Non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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