COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 19 maggio 2005 Delibera della Commisione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Deferimento dell’ U. S. Lucera Calcio

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 47 del 19 maggio 2005 Delibera della Commisione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA Deferimento dell’ U. S. Lucera Calcio Il Presidente del Comitato Regionale Puglia,con nota dell’ 11 aprile 2005,prot. VT, ha deferito a questa Commissione Disciplinare l’U. S. Lucera Calcio a seguito di apposita segnalazione dell’UfficioTesseramenti della F. I. G. C, relativa al tesseramento del calciatore straniero REKHVIASHVILI GEORGE, nato il 15 aprile 1986,che,da accertamenti effettuati, è risultato essere stato già tesserato nel 1999 per la Società Youth Football School “AVAZA” della Federazione georgiana. La Società si è presentata all’udienza del 9 giugno 2005,facendo presente che il calciatore in questione, che all’epoca aveva appena compiuto 12 anni, venne tesserato nell’anno 1999 dalla squadra della scuola che frequentava quale amatore senza contratto. Tenuto conto di quanto innanzi esposto, questa Commissione ritiene di dover comminare un’ammenda a carico dell’ U. S. Lucera Calcio. P.Q.M. D E L I B E R A Irrogare l’ammenda di euro 250,00 a carico dell’U.S.Lucera Calcio.
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