COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 26 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di ECCELLENZA GARA: A. S. D. FRANCAVILLA CALCIO – REAL ALTAMURA DEL 24 APRILE 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 26 maggio 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di ECCELLENZA
GARA: A. S. D. FRANCAVILLA CALCIO – REAL ALTAMURA DEL 24 APRILE 2005 (Reclamo
dell’A.S.D. Francavilla Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società per l’ammenda di euro 800,00 e per l’inibizione inflitta al dirigente, sig. Rubino Angelo, fino al 28 maggio 2005 (cfr. Com. Uff. n. 44 del 28 aprile 2005).
L’ A. S. D. Francavilla Calcio ha chiesto la riduzione dell’ammenda comminata alla Società e
dell’inibizione inflitta al dirigente, sig. Rubino Angelo, in considerazione dell’assoluta mancanza di
precedenti a carico della Società e del dirigente. Dagli atti ufficiali si evince invece che la Società è stata, in precedenza, sanzionata dal Giudice Sportivo con un’ammenda di euro 500,00 per episodi analoghi a quelli che hanno dato luogo all’ulteriore ammenda di euro 800,00.Pertanto la richiesta della reclamante non può essere accolta e vanno confermate le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dall’ A. S. D. Francavilla Calcio addebitando la tassa sul conto della
reclamante.
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