COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 26 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA GARA: POL. GIOVANILE ACQUARICA – A.C. TAVIANESE DELL’1 MAGGIO 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 26 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA GARA: POL. GIOVANILE ACQUARICA – A.C. TAVIANESE DELL’1 MAGGIO 2005 (Reclamo dell’A.C.Tavianese avverso il risultato della gara per posizione irregolare del calciatore Palmieri Matteo della Pol. Giovanile Acquarica) L’ A. C. Tavianese ha chiesto l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 7 comma 5 CGS poiché il calciatore suddetto, nato il 5 luglio 1989,avrebbe partecipato alla gara privo dell’attestato di maturità agonistica di cui all’art. 34 delle NOIF. La Commissione Disciplinare osserva che il reclamo è da ritenersi inammissibile, poiché presentato oltre i termini procedurali per le ultime quattro gare del campionato, come previsto dalle disposizioni emanate dal Presidente Federale ,pubblicate sul Com. Uff. n. 171/A della FIGC e riportate sul Com. Uff. n. 39 del 24 marzo 2005 del Comitato Regionale Puglia. P.Q.M. D E L I B E R A Dichiarare inammissibile il reclamo proposto dall’ A. C. Tavianese, addebitando conseguentemente la tassa relativa sul conto della reclamante.
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