COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 26 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO AMATORI COMITATO PROVINCIALE DI LECCE GARA: BRUNO UNGARO SUPERSANO – BONSAI SUPERSANO DEL 22 GENNAIO 2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 26 maggio 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO AMATORI COMITATO PROVINCIALE DI LECCE GARA: BRUNO UNGARO SUPERSANO – BONSAI SUPERSANO DEL 22 GENNAIO 2005 (Reclamo della Società Bruno Ungaro Supersano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società) (cfr. Com.Uff.n. 28 del 3 febbraio 2005 del Comitato Prov. di Lecce). La Società Bruno Ungaro Supersano ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte a suo carico dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Lecce consistenti:- punizione sportiva della perdita della gara;- squalifica del calciatore Orlando Francesco per due gare;- inibizione del dirigente, sig. Micocci Antonio fino al 3 marzo 2005 ;- ammenda di euro 100,00 a carico della reclamante. Questa Commissione Disciplinare, con Com. Uff. n.36 del 3 marzo 2005, ritenne di interessare l’Ufficio Indagini per la presunta sottoscrizione di due richieste di tesseramento a nome del calciatore Orlando Francesco. Letta la relazione del predetto Ufficio Indagini del 16 maggio 2005,dalla quale risulta che il cartellino n. 085758,emesso in data 3 novembre 2004, non è stato firmato dal calciatore Orlando Francesco, bensì dal sig. Baldassarre Pasquale, Presidente dell’A.C. Capo Sud Ruffano, il quale ha falsificato e autenticato la firma del calciatore. Pertanto, questa Commissione Disciplinare ritiene di dover accogliere il reclamo proposto dalla Società Bruno Ungaro Supersano, adottando nel contempo gli opportuni provvedimenti nei confronti del sig. Baldassarre. P.Q.M. D E L I B E R A Accogliere il reclamo proposto dalla Società Bruno Ungaro Supersano, annullando in ogni sua parte la delibera del Giudice Sportivo e, per l’effetto, ripristinare il risultato della gara di 1 -1, conseguito sul terreno di gioco. Non addebitare la tassa sul conto della reclamante. Infliggere al sig. Baldassarre Pasquale, Presidente dell’A.C. Capo Sud Ruffano, l’inibizione fino al 31.05.2007.
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