COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 9 giugno 2005 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO di PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lnd-crpuglia.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 9 giugno 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO di PROMOZIONE
Deferimento dell’ A.S.D.ARPIFOGGIA e dell’ allenatore, sig. Carlo RICCHETTI.
- Visto il deferimento effettuato dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti in data 3 maggio 2005,prot.n. 52/45;
Esaminati gli atti con i quali è stato accolto il ricorso dell’allenatore, sig. Carlo RICCHETTI, ma contestualmente disposto il deferimento dello stesso e dell’ A. S. D. Arpifoggia, per aver stipulato un accordo economico in mensilità superiori alle quattro previste dall’art. 42 comma 2 del Regolamento LND, pertanto difforme da quanto previsto dalla normativa vigente tra allenatori dilettanti e società dilettanti;
Lette le deduzioni inviate dall’A.S.D.Arpifoggia ed udito l’allenatore,sig. Carlo RICCHETTI,che hanno motivato ,a propria difesa,le ragioni per cui non avevano ottemperato a quanto prescritto dalla normativa vigente;
P.Q.M.
D E L I B E R A
Comminare all’ A. S. D. Arpifoggia l’ammenda di euro 200,00 e all’allenatore, sig. Carlo RICCHETTI, l’inibizione fino al 15 ottobre 2005.