COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 30 giugno 2005 DELIBERA della COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: POL. SAN PANCRAZIO – A.S. MONTALBANO DEL 22 maggio 2005 (Reclamo della Pol. San Pancrazio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ELEFANTE ANTONIO,(Com. Uff.n. 48 del 26 maggio 2005).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 30 giugno 2005 DELIBERA della COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: POL. SAN PANCRAZIO – A.S. MONTALBANO DEL 22 maggio 2005 (Reclamo della Pol. San Pancrazio in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ELEFANTE ANTONIO,(Com. Uff.n. 48 del 26 maggio 2005). Il Giudice Sportivo ha deliberato la squalifica del calciatore Elefante Antonio, capitano della Pol. San Pancrazio, fino al 26 maggio 2010,con proposta di preclusione definitiva ,poiché a fine gara il suddetto estraeva un coltello, dirigendosi minacciosamente verso lo spogliatoio della squadra avversaria, ma veniva bloccato da un addetto della Società titolare dell’impianto(Società Grottaglie),dove si era svolto l’incontro, il quale disarmava il calciatore evitando più gravi conseguenze. Avverso la suddetta delibera, la Pol. San Pancrazio ha proposto reclamo a questa Commissione Disciplinare, assumendo che il calciatore ,sig. Elefante, si dirigeva verso lo spogliatoio dell’A.S. Montalbano, e tentava di aprirne la porta con violenza ,staccandone la maniglia, che sarà stata scambiata per un coltello. Chiedeva, pertanto, che sia annullata la sanzione irrogata perché infondata ed in subordine che sia ridotta. E’ intervenuto all’udienza odierna il delegato della Pol. San Pancrazio ,al quale è stata data lettura del supplemento di rapporto reso da uno dei commissari di campo presenti alla gara di cui trattasi. Lo stesso conclude riportandosi integralmente al ricorso ed alle relative conclusioni. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, che sono fonte di prova privilegiata, e atteso che non sono emersi elementi oggettivi idonei a supportare le tesi difensive P.Q.M. D E L I B E R A Rigettare il reclamo proposto dalla Pol. San Pancrazio, addebitando la relativa tassa sul conto della reclamante
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