COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 30 giugno 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara ATLETICO GRAVINA – NUOVA VALENZANO del 10 /3/2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 30 giugno 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara ATLETICO GRAVINA – NUOVA VALENZANO del 10 /3/2005 Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la A.S. NUOVA VALENZANO proponeva reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto, sostenendo che il giocatore n° 6 indicato nella distinta dell’ATLETICO GRAVINA che aveva partecipato all’incontro non era il Sig. FRANCO Riccardo, nato a Gravina il 29/5/1984 bensì il Sig. GRAZIADEI Domenico nato il 31/5/1984 che non poteva essere schierato in quanto squalificato. Al ricorso veniva allegata dichiarazione sottoscritta in data 13/3/05 con la quale il Sig. FRANCO Riccardo ha affermato che il giorno 10/3/2005 alle ore 16 si trovava a Firenze per motivi di lavoro e, conseguentemente, non poteva aver preso parte all’incontro. In data 5/4/2005 questo Giudice convocava il Direttore di gara il quale confermava che il documento d’identità a lui sottoposto era stato rilasciato al Sig. FRANCO Riccardo ed era apparso valido e veritiero, così come confermato anche da un agente di polizia presente allo stadio al quale il medesimo era stato sottoposto. Nessuna certezza il medesimo arbitro ha espresso circa la tesi esposta dalla reclamante in ordine alla sostituzione della fotografia presente sulla carta di identità. L’organo giudicante provvedeva a convocare ripetutamente ma infruttuosamente il tesserato FRANCO Riccardo per ascoltarlo in ordine al contenuto ed all’autografia della dichiarazione allegata al ricorso nonché alla circostanza della detenzione del proprio documento di identità da parte dei dirigenti della società. Con propria nota del 27 aprile 2005 il Giudice Sportivo investiva della problematica l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. il quale, con comunicazione dell’8 giugno 2005, trasmetteva la propria relazione con allegati gli atti dell’indagine. In particolare risulta acclusa una dichiarazione rilasciata dal Sig. DI BENEDETTO Salvatore, in qualità di Presidente dell’ATLETICO GRAVINA, con la quale il medesimo ha confessato di aver commesso l’illecito sportivo contestato e di aver schierato in campo un tesserato squalificato e sotto falso nome grazie alla falsificazione della foto presente sul documento di identità appartenente al Sig. FRANCO Riccardo. Il Dirigente ha fornito per tale gesto giustificazioni legate alla posizione di classifica della squadra e si è dichiarato pentito per il comportamento assunto. Rileva questo Giudice Sportivo che le dichiarazioni in questione confermano pienamente il contenuto del ricorso proposto dalla A.S. NUOVA VALENZANO che conseguentemente deve essere accolto. Tanto premesso D E L I B E R A 1) di accogliere il reclamo proposto dalla A.S. NUOVA VALENZANO e conseguentemente di infliggere alla A.S. ATLETICO GRAVINA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 a favore della reclamante; 2) in relazione all’accertamento di una ipotesi di illecito sportivo infliggere all’A.S. ATLETICO GRAVINA la sanzione sportiva della penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2005/2006 nel campionato di competenza; 3) di inibire il Sig. DI BENEDETTO Salvatore, Presidente della A.S. ATLETICO GRAVINA, fino al 31/12/2006 (sanzione ridotta per l’avvenuta confessione dell’illecito); 4) di inibire il Sig. FRANCO Gennaro, Dirigente accompagnatore della A.S. ATLETICO GRAVINA in occasione della partita oggetto di contestazione, fino al 30/6/2006; 5) di squalificare il tesserato GRAZIADEI Domenico (A.S. ATLETICO GRAVINA) fino al 31/12/2005 per aver partecipato all’incontro nonostante la consapevolezza di essere inibito a tanto poiché squalificato.
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