COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 8 dell’1 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO Gara CALCIO GIOIA – SANTERAMO del 28/ 8/2005

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N° 8 dell’1 settembre 2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO Gara CALCIO GIOIA - SANTERAMO del 28/ 8/2005 Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la A.C.D. SANTERAMO adiva a questo Giudice Sportivo avverso il risultato della gara in oggetto, stante la posizione irregolare del calciatore LOLIVA ROCCO (CALCIO GIOIA), squalificato per una giornata nella precedente edizione del torneo COPPA PUGLIA 2004/2005, come da C.U. 9 del 9/9/04 confermato dalla Circolare n°1 del 24/8/05; che per l'effetto l'istante chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara a carico del Calcio Gioia con il risultato di 0 - 3 in proprio favore; ciò posto, osserva questo Giudice Sportivo che il reclamo de quo è fondato e meritevole di accoglimento, poichè quanto dedotto dalla reclamante trova conferma negli atti ufficiali ivi menzionati. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla Società A.C.D. SANTERAMO; e per l'effetto di comminare alla società Calcio Gioia la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della A.C.D. SANTERAMO; di squalificare il calciatore LOLIVA ROCCO (CALCIO GIOIA)sino al 1/10/05 per le motivazioni di cui innanzi; di non addebitare la relativa tassa reclamo a carico dell'A.C.D. SANTERAMO stante l'accoglimento del presente gravame.
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