COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 15 settembre 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA ITALIA Gara: A.S.D. BARLETTA – A.S. FORTIS TRANI del 28 agosto 2005 (Reclamo dell’A.S.D. Barletta in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore BAGNARA MASSIMO, squalificato per un mese (cfr. Com. Uff. n. 8 dell’1 settembre 2005).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lnd-crpuglia.org e sul Comunicato Ufficiale N°11 del 15 settembre 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA ITALIA Gara: A.S.D. BARLETTA – A.S. FORTIS TRANI del 28 agosto 2005 (Reclamo dell’A.S.D. Barletta in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo nei confronti del calciatore BAGNARA MASSIMO, squalificato per un mese (cfr. Com. Uff. n. 8 dell’1 settembre 2005). Il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Bagnara Massimo la squalifica fino al 1° ottobre 2005 per aver partecipato alla gara suddetta in posizione irregolare, non avendo scontato una giornata di squalifica nel corso della Coppa Italia Dilettanti della stagione sportiva 2003-2004. La reclamante chiede l’annullamento della squalifica, assumendo che la sanzione è sproporzionata rispetto all’infrazione commessa. Questa Commissione ritiene adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, in relazione all’infrazione commessa. P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dall’A.S.D. Barletta addebitando la tassa reclamo sul conto della reclamante.
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